IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'art. 16 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, come modificato dal comma 3 dell'art. 11 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, e dal comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, il quale prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, sia emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni ivi contenute, concernenti la trasformazione delle pene pecuniarie in soprattasse e l'attribuzione, agli uffici del registro, di poteri di accertamento delle violazioni e di irrogazione di soprattasse; Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 maggio 1993; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 giugno 1994; Sulla proposta del Ministro delle finanze; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. 1. Le violazioni alle norme relative ai tributi non elencati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e per i quali non e' ammesso ricorso alle commissioni tributarie, con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali, sono contestate, ove possibile, immediatamente all'interessato, mediante redazione di processo verbale di constatazione contenente anche le dichiarazioni dell'interessato. 2. L'organo che ha constatato la violazione trasmette l'originale del processo verbale all'ufficio del registro competente per territorio ai fini dell'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse. 3. L'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse sono effettuati dall'ufficio competente per l'imposta di bollo qualora nell'ambito della stessa circoscrizione territoriale l'ufficio del registro sia a rami divisi. 4. L'ufficio del registro annota il processo verbale di constatazione, secondo l'ordine cronologico di arrivo, nel registro partitario mod. 7 in dotazione.
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Per il testo dell'art. 16 della legge n. 408/1990 si veda in nota alle premesse. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo vigente dell'art. 16 della legge n. 408/1990 (Disposizioni tributarie in materia di rivalutazione di beni dell'impresa e di smobilizzo di riserve e fondi in sospensione d'imposta nonche' disposizioni di razionalizzazione e semplificazione, di delega al Governo per la revisione del trattamento tributario delle famiglie e delle rendite finanziarie e per la revisione delle agevolazioni tributarie), e' il seguente: "Art. 16. - 1. Le pene pecuniarie dovute per l'inosservanza delle disposizioni relative ai tributi indicati nel comma 2 sono trasformate in soprattasse pari al minimo delle misure od importi delle pene pecuniarie medesime. 2. A decorrere dal 1 gennaio 1992 l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle soprattasse relative ai tributi per i quali non e' ammesso il ricorso alle commissioni tributarie e' demandato agli uffici del registro del territorio in cui le violazioni sono state constatate, con esclusione di quelle in materia di diritti doganali, di imposte di fabbricazione e di consumo e di tributi locali. I responsabili possono definire la controversia con il pagamento del tributo e di due terzi delle soprattasse, da eseguirsi con le modalita' che saranno indicate nel regolamento di cui al comma 4, entro trenta giorni dalla notifica, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, del processo verbale redatto dall'organo che ha constatato la violazione. 3. Se non interviene la definizione della controversia prevista dal comma 2, l'ufficio del registro provvede alla riscossione coattiva del tributo e della soprattassa nella misura intera, ai sensi dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Avverso l'iscrizione a ruolo di tali somme e' ammesso ricorso, da presentarsi per motivi di legittimita' e di merito, entro trenta giorni dalla notifica della relativa cartella di pagamento, all'intendente di finanza territorialmente competente. Il ricorso, da inviarsi a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno anche all'ufficio del registro ed al concessionario della riscossione, non sospende l'esecutivita' del ruolo. La decisione dell'intendente di finanza e' definitiva. Tuttavia l'intendente di finanza, sentito l'ufficio competente, ha facolta' di disporre la sospensione della riscossione, in tutto o in parte, con provvedimento motivato notificato al concessionario, al contribuente istante e agli altri obbligati; la decisione dell'intendete di finanza e' definitiva. 4. Il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sara' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, a sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". - Il comma 1 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. e) (soppressa). Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 636/1972 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario): "Art. 1. - Le commissioni tributarie di cui al R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni, sono riordinate in commissioni tributarie di primo grado; commissioni tributarie di secondo grado; commissione tributaria centrale. Appartengono alla competenza delle commissioni tributarie le controversie in materia di: a) imposta sul reddito delle persone fisiche; b) imposta sul reddito delle persone giuridiche; c) imposta locale sui redditi; d) imposta sul valore aggiunto, salvo il disposto dell'art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' il disposto della nota al n. 1 della parte III della tabella A allegata al decreto stesso nei casi in cui l'imposta sia riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli; e) imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili; f) imposta di registro; g) imposta sulle successioni e donazioni; h) imposte ipotecarie; i) imposta sulle assicurazioni. Appartengono, altresi', alla competenza delle suddette commissioni le controversie promosse da singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estenzione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di una stessa particella, nonche' le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unita' immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale".