IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'art.  16  della  legge  29  dicembre  1990,  n.  408,  come
modificato dal comma 3 dell'art. 11 del decreto-legge 13 maggio 1991,
n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
202, e dal comma 6 dell'art. 4 del decreto-legge 23 gennaio 1993,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n.  75,
il quale prevede che, con decreto del  Presidente  della  Repubblica,
sia emanato il regolamento per l'attuazione  delle  disposizioni  ivi
contenute, concernenti la trasformazione  delle  pene  pecuniarie  in
soprattasse e l'attribuzione, agli uffici del registro, di poteri  di
accertamento delle violazioni e di irrogazione di soprattasse; 
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 17 maggio 1993; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione dell'8 giugno 1994; 
  Sulla proposta del Ministro delle finanze; 
                              E M A N A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
  1. Le violazioni  alle  norme  relative  ai  tributi  non  elencati
nell'art. 1 del decreto del Presidente della  Repubblica  26  ottobre
1972, n. 636, e per i quali non e' ammesso ricorso  alle  commissioni
tributarie, con esclusione di quelle in materia di diritti  doganali,
di imposte di fabbricazione e di consumo e di  tributi  locali,  sono
contestate, ove possibile, immediatamente  all'interessato,  mediante
redazione di processo verbale di constatazione  contenente  anche  le
dichiarazioni dell'interessato. 
  2. L'organo che ha constatato la violazione  trasmette  l'originale
del  processo  verbale  all'ufficio  del  registro   competente   per
territorio ai fini dell'accertamento delle violazioni e l'irrogazione
delle soprattasse. 
  3.  L'accertamento   delle   violazioni   e   l'irrogazione   delle
soprattasse sono effettuati dall'ufficio competente per l'imposta  di
bollo qualora nell'ambito della  stessa  circoscrizione  territoriale
l'ufficio del registro sia a rami divisi. 
  4.  L'ufficio  del  registro  annota   il   processo   verbale   di
constatazione, secondo l'ordine cronologico di arrivo,  nel  registro
partitario mod. 7 in dotazione. 
 
            AVVERTENZA: 
            Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto  ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
            Nota al titolo: 
            - Per il testo dell'art. 16 della legge  n.  408/1990  si
          veda in nota alle premesse. 
 
            Note alle premesse: 
            - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione  conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
            - Il testo vigente dell'art. 16 della legge  n.  408/1990
          (Disposizioni tributarie in  materia  di  rivalutazione  di
          beni dell'impresa e di smobilizzo di  riserve  e  fondi  in
          sospensione    d'imposta    nonche'     disposizioni     di
          razionalizzazione e semplificazione, di delega  al  Governo
          per la revisione del trattamento tributario delle  famiglie
          e delle  rendite  finanziarie  e  per  la  revisione  delle
          agevolazioni tributarie), e' il seguente: 
            "Art.  16.  -  1.   Le   pene   pecuniarie   dovute   per
          l'inosservanza  delle  disposizioni  relative  ai   tributi
          indicati nel comma 2 sono trasformate in  soprattasse  pari
          al minimo delle misure od  importi  delle  pene  pecuniarie
          medesime. 
            2. A decorrere dal 1 gennaio  1992  l'accertamento  delle
          violazioni e l'irrogazione delle  soprattasse  relative  ai
          tributi  per  i  quali  non  e'  ammesso  il  ricorso  alle
          commissioni  tributarie  e'  demandato  agli   uffici   del
          registro del territorio in cui  le  violazioni  sono  state
          constatate, con esclusione di quelle in materia di  diritti
          doganali, di imposte di fabbricazione e  di  consumo  e  di
          tributi  locali.  I  responsabili   possono   definire   la
          controversia con il pagamento del tributo e  di  due  terzi
          delle  soprattasse,  da  eseguirsi  con  le  modalita'  che
          saranno indicate nel regolamento di cui al comma  4,  entro
          trenta giorni dalla  notifica,  a  mezzo  raccomandata  con
          ricevuta  di  ritorno,   del   processo   verbale   redatto
          dall'organo che ha constatato la violazione. 
            3. Se non interviene la  definizione  della  controversia
          prevista dal comma 2, l'ufficio del registro provvede  alla
          riscossione coattiva del tributo e della soprattassa  nella
          misura intera,  ai  sensi  dell'art.  67  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43. Avverso
          l'iscrizione a ruolo di tali somme e' ammesso  ricorso,  da
          presentarsi per motivi di legittimita' e di  merito,  entro
          trenta giorni dalla notifica  della  relativa  cartella  di
          pagamento,  all'intendente  di   finanza   territorialmente
          competente. Il ricorso, da inviarsi  a  mezzo  raccomandata
          con ricevuta di ritorno anche all'ufficio del  registro  ed
          al   concessionario   della   riscossione,   non   sospende
          l'esecutivita' del ruolo. La decisione  dell'intendente  di
          finanza e' definitiva. Tuttavia  l'intendente  di  finanza,
          sentito l'ufficio competente, ha facolta'  di  disporre  la
          sospensione della riscossione, in tutto  o  in  parte,  con
          provvedimento motivato  notificato  al  concessionario,  al
          contribuente istante e agli altri obbligati;  la  decisione
          dell'intendete di finanza e' definitiva. 
            4. Il regolamento di attuazione delle disposizioni di cui
          al  presente  articolo  sara'  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica, da emanare, a sensi  dell'art.
          17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla
          data di entrata in vigore della presente legge". 
            - Il  comma  1  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  come  modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, prevede che
          con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
          deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere
          del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro  novanta
          giorni dalla richiesta, possano essere emanati  regolamenti
          per: 
            a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; 
            b)  l'attuazione  e  l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
            c) le materie in cui manchi la  disciplina  da  parte  di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
            d)   l'organizzazione   ed   il    funzionamento    delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge. 
            e) (soppressa). 
            Il comma 4  dello  stesso  articolo  stabilisce  che  gli
          anzidetti regolamenti debbano recare  la  denominazione  di
          "regolamento", siano adottati previo parere  del  Consiglio
          di Stato, sottoposti al visto ed alla  registrazione  della
          Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
 
            Nota all'art. 1: 
            - Si riporta il testo dell'art. 1 del D.P.R. n.  636/1972
          (Revisione della disciplina del contenzioso tributario): 
            "Art. 1. - Le commissioni tributarie di cui al  R.D.L.  7
          agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937,
          n. 1016, e successive  modificazioni,  sono  riordinate  in
          commissioni  tributarie   di   primo   grado;   commissioni
          tributarie  di  secondo   grado;   commissione   tributaria
          centrale. 
            Appartengono alla competenza delle commissioni tributarie
          le controversie in materia di: 
            a) imposta sul reddito delle persone fisiche; 
            b) imposta sul reddito delle persone giuridiche; 
            c) imposta locale sui redditi; 
            d)  imposta  sul  valore  aggiunto,  salvo  il   disposto
          dell'art. 70 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, nonche' il
          disposto della nota al n. 1 della parte III della tabella A
          allegata al decreto stesso nei casi in  cui  l'imposta  sia
          riscossa unitamente all'imposta sugli spettacoli; 
            e)  imposta  comunale  sull'incremento  di  valore  degli
          immobili; 
            f) imposta di registro; 
            g) imposta sulle successioni e donazioni; 
            h) imposte ipotecarie; 
            i) imposta sulle assicurazioni. 
            Appartengono, altresi', alla  competenza  delle  suddette
          commissioni le controversie promosse da singoli  possessori
          concernenti l'intestazione, la  delimitazione,  la  figura,
          l'estenzione, il classamento dei terreni e la  ripartizione
          dell'estimo fra i compossessori a titolo di promiscuita' di
          una stessa particella, nonche' le controversie  concernenti
          la  consistenza,  il  classamento  delle   singole   unita'
          immobiliari   urbane   e   l'attribuzione   della   rendita
          catastale".